Si deve prendere come riferimento il paragrafo 1.2
(Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo) del Manuale sulla
formazione continua del professionista sanitario:
“Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti
appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa
vigente.
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio
successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente
subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1°
gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento
abilitante.
Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.”
Si verifichi anche il comma 4 della Delibera della CNFC del
27/09/2018 :
“Ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto
riportato nell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 relativamente alla
decorrenza dell'obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo
decorre, per i professionisti riguardo ai quali l'acquisizione del titolo
abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione,
dal 1° gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante
necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria ed alla successiva
iscrizione ad un Ordine professionale. In tali casi si deve intendere,
pertanto, che l'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio
successivo dalla data di prima iscrizione all'Ordine. Per le professioni il cui
esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente
subordinato all'iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l'obbligo di
formazione decorre comunque dal 1° gennaio successivo al conseguimento del
titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di
continuità con l'iscrizione all'Ordine.”