Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza pubblicata in data 20.12.2022 (N. 17145/2022 REG.PROV. COLL N. 05718/2022 REG.RIC), ha dichiarato la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione continua del 24.03.2022 illegittima "nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023".
Ne consegue che, a decorrere dal 01.01.2023, i provider potranno ricomprendere tra i partecipanti della formazione ECM anche i massofisioterapisti di cui di cui all’art. 5 D.M. 9 agosto 2019, rilasciando, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’attestato ECM.